Art. 4 OPO
Indicazioni
1 Il fornitore deve trasmettere alla PostCom le seguenti indicazioni in formato elettronico e cartaceo:
- a. nome, ditta e indirizzo;
- b. descrizione delle prestazioni;
- c. descrizione dell’organizzazione;
- d. indicazioni sulla cifra d’affari annua realizzata con servizi postali forniti a proprio nome;
- e. prova della sede, del domicilio o della stabile organizzazione in Svizzera;
- f. prova del rispetto delle condizioni di lavoro abituali nel settore.
2 Il fornitore deve provare di avere sede, domicilio o una stabile organizzazione in Svizzera mediante un estratto del registro di commercio oppure un certificato di domicilio.
3 Se ha sede o domicilio all’estero, il fornitore deve produrre la prova di cui al cpv. 1 lett. e mediante un estratto del registro di commercio, un certificato di domicilio o un documento equivalente e indicare un recapito in Svizzera.
4 Il fornitore deve comunicare entro due settimane alla PostCom qualsiasi modifica delle indicazioni di cui al cpv. 1 lettere a ed e.
Le sentenze di principio 1
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Obbligo della posta di trasportare giornali che non sono in abbonamento (art. 35 Cost., art. 2-4, 9 e 15 LPO; art. 1 CO)0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 1
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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1 citazioni07/05/2002 · 1 citazioni de
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.