Art. 45 OPO

Eccezioni

1 PostFinance può precludere a determinati clienti la fruizione delle prestazioni nel settore del traffico dei pagamenti di cui all’articolo 43, se:
  1. a. disposizioni nazionali o internazionali nell’ambito della legislazione in materia di mercati finanziari, riciclaggio di denaro o embargo si oppongono alla fornitura della prestazione o il rispetto di tale legislazione implica per la Posta un onere eccessivo; oppure b. vi è il rischio di gravi danni sul piano legale e della reputazione.
2 Nelle proprie condizioni generali PostFinance specifica i casi che danno luogo alla preclusione delle prestazioni.

Non pubblicate, ma imprescindibili 1

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • Weiterführung der Geschäftsbeziehung, Kontrahierungspflicht
    · 02/02/2022 · 4 citazioni de Riassunto

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.