Art. 45 OPO
Eccezioni
1 PostFinance può precludere a determinati clienti la fruizione delle prestazioni nel settore del traffico dei pagamenti di cui all’articolo 43, se:
- a. disposizioni nazionali o internazionali nell’ambito della legislazione in materia di mercati finanziari, riciclaggio di denaro o embargo si oppongono alla fornitura della prestazione o il rispetto di tale legislazione implica per la Posta un onere eccessivo; oppure b. vi è il rischio di gravi danni sul piano legale e della reputazione.
2 Nelle proprie condizioni generali PostFinance specifica i casi che danno luogo alla preclusione delle prestazioni.
Non pubblicate, ma imprescindibili 1
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Weiterführung der Geschäftsbeziehung, Kontrahierungspflicht4 citazioni
Ultime sentenze del TF
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