Art. 68 ONC

Rimorchi

1 I veicoli a motore e i velocipedi possono trainare un solo rimorchio.
2 Sono applicabili le seguenti eccezioni:
  1. a. i carri industriali con motore possono trainare due rimorchi o, con autorizzazione cantonale, tre rimorchi;
  2. b. i trattori industriali possono trainare due rimorchi industriali o due rimorchi agricoli e forestali;
  3. c. nel traffico locale l’autorità cantonale può autorizzare, per i veicoli della Confederazione, due rimorchi industriali.
3 I trattori e i carri con motore agricoli e forestali possono trainare due rimorchi agricoli e forestali, così come i monoassi agricoli e forestali, se l’asse del primo rimorchio è azionato dal motore. Se utilizzati a scopo agricolo e forestale, i convogli agricoli e forestali possono trainare inoltre un rimorchio vuoto o un rimorchio di lavoro leggero.
4 I rimorchi per il trasporto di persone possono essere utilizzati soltanto per corse regionali, soggette a orario, di imprese di trasporto in concessione. Gli autobus possono trainare soltanto un rimorchio per il bagaglio di peso totale massimo di 3,50 t.
5 …
6 Nel caso di sinistri e per esercizi d’intervento in caso di sinistri, è permesso trainare con autoveicoli due rimorchi del servizio antincendio o della protezione civile oppure due attrezzi antincendio concepiti per trazione animale o manuale.
7 I rimorchi trainati da velocipedi non possono superare, compreso il carico, 1,00 m di larghezza. Sul lato posteriore il carico può sporgere al massimo di 50 cm. Il peso effettivo non può superare 80 kg.

Le sentenze di principio 1

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Combinazione, non conforme alle prescrizioni in materia di peso, di un trattore a sella leggero con un semirimorchio
    · 20/09/2018 · 0 citazioni Riassunto

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.