Fatti
Con sentenza del 1° luglio 2016, il Presidente della Pretura penale ha dichiarato A. autore colpevole di guida di un veicolo in stato difettoso per aver circolato, il 6 novembre 2015 a Robasacco, con un convoglio stradale composto da un trattore a sella leggero Iveco Daily e un semirimorchio, superando il peso massimo autorizzato dell'insieme menzionato nella licenza di circolazione del veicolo trattore. L'imputato è stato condannato a una multa di fr. 200.-, sostituita con una pena detentiva di due giorni in caso di mancato pagamento, e al versamento delle spese giudiziarie.
La Corte di appello e di revisione penale (CARP) ha respinto l'appello dell'imputato con sentenza del 30 novembre 2017, confermando il giudizio di primo grado.
A. ha impugnato questa sentenza con un ricorso del 5 gennaio 2018 al Tribunale federale, chiedendo di essere prosciolto dall'imputazione contestatagli, di porre le spese processuali della sede cantonale a carico dello Stato e di riconoscergli un'indennità ai sensi dell'art. 429 CPP. Il ricorrente ha fatto valere la violazione del diritto federale, in particolare dell'art. 68 cpv. 5 ONC e dell'art. 7 OETV.
Legge
Il Tribunale federale ha accolto parzialmente il ricorso e rinviato la causa alla Corte di appello e di revisione penale.
La Corte ha ritenuto che l'art. 68 cpv. 5 ONC, il quale prevede che l'abbinamento dei veicoli è possibile soltanto se il peso dell'insieme menzionato nella licenza di circolazione non è superato, deve essere interpretato alla luce della nozione di "peso del convoglio" (art. 7 cpv. 6 OETV) e di "peso totale" (art. 7 cpv. 4 OETV). Il peso del convoglio corrisponde al peso totale della combinazione composta dal veicolo trattore e dal semirimorchio, laddove il peso totale è quello massimo con cui i veicoli possono circolare.
Nella fattispecie, la Corte cantonale ha accertato che il peso totale della combinazione ammontava a 10'300 kg, ciò che superava abbondantemente il peso del convoglio menzionato nella…