Art. 7 OETV
Pesi
1 Il «peso a vuoto» è il peso del veicolo scarico, pronto all’uso, con liquido di raffreddamento, lubrificante e carburante (almeno 90 per cento della capacità di carburante indicata dal costruttore), inclusi:
- a. eventuale equipaggiamento suppletivo, quale ruota di scorta, gancio di traino e attrezzi;
- b. eventuali accessori speciali;
- c. il conducente, il cui peso è stimato in 75 kg.
1bis Per i veicoli con carrozzerie amovibili (art. 66 cpv. 1) il peso a vuoto si determina senza tenere conto della carrozzeria.
2 Il «peso effettivo» è il peso reale del veicolo e comprende segnatamente anche il peso dei passeggeri, del carico e per i veicoli trattori il carico d’appoggio o della sella di un rimorchio agganciato.
3 Il «peso garantito» (peso massimo ammesso tecnicamente) è il peso massimo ammesso dal costruttore. Il peso garantito corrisponde alla «massa totale» della terminologia UE.
4 Il «peso totale» è il peso determinante per l’ammissione (art. 9 cpv. 3bis LCStr). È il peso massimo con cui il veicolo può circolare.
5 Il «carico utile» è la differenza tra il peso totale e il peso a vuoto.
6 Il «peso del convoglio» (peso della combinazione di veicoli) è il peso totale di una combinazione costituita dal veicolo trattore e dai rimorchi.
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Le sentenze di principio 1
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Combinazione, non conforme alle prescrizioni in materia di peso, di un trattore a sella leggero con un semirimorchio0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 4
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Art. 8, 27, 127 Abs. 3 BV (Strassenverkehrssteuer)1 citazioni
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Entscheid Verwaltungsrekurskommission, 09.01.20200 citazioniIV-2019/40· 09/01/2020 · 0 citazioni de
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0 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.