Art. 12 OMCC

Selvaggina infortunata

Se la carne è destinata alla vendita, la selvaggina infortunata trovata ancora in vita deve essere controllata dopo l’abbattimento da una persona esperta ai sensi dell’articolo 21 cpv. 1, al fine di individuare eventuali caratteristiche indicanti che la carne può presentare un rischio per la salute umana. In presenza di tali caratteristiche, la carcassa deve essere sottoposta a un controllo ufficiale delle carni.

Non pubblicate, ma imprescindibili 1

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

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