Art. 13 LIP

1 L’imposta preventiva è:
  1. a. il 35 per cento della prestazione imponibile, per i redditi di capitali mobili, per le vincite ai giochi in denaro che non sono esentate dall’imposta sul reddito secondo l’articolo 24 lettere i–iter LIFD e per le vincite ai giochi di destrezza e alle lotterie destinati a promuovere le vendite che non sono esentate dall’imposta sul reddito secondo l’articolo 24 lett. j LIFD;
  2. b. il 15 per cento per le rendite vitalizie e le pensioni;
  3. c. l’8 per cento per le altre prestazioni d’assicurazione.
2 Il Consiglio federale può, per la fine di un anno, ridurre al 30 per cento il saggio d’imposta stabilito nel cpv. 1 lett. a, se lo sviluppo della situazione monetaria o del mercato dei capitali lo esige.

Le sentenze di principio 2

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Beneficiario effettivo
    · 05/05/2015 · 15 citazioni Riassunto
  2. 2
    Tassa di emissione sulle quote sociali delle società a garanzia limitata (LF che completa e modifica la legislazione federale sulle tasse di bollo, del 24 giugno 1937)
    · 31/05/1968 · 0 citazioni

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.