Art. 13 LIP
1 L’imposta preventiva è:
- a. il 35 per cento della prestazione imponibile, per i redditi di capitali mobili, per le vincite ai giochi in denaro che non sono esentate dall’imposta sul reddito secondo l’articolo 24 lettere i–iter LIFD e per le vincite ai giochi di destrezza e alle lotterie destinati a promuovere le vendite che non sono esentate dall’imposta sul reddito secondo l’articolo 24 lett. j LIFD;
- b. il 15 per cento per le rendite vitalizie e le pensioni;
- c. l’8 per cento per le altre prestazioni d’assicurazione.
2 Il Consiglio federale può, per la fine di un anno, ridurre al 30 per cento il saggio d’imposta stabilito nel cpv. 1 lett. a, se lo sviluppo della situazione monetaria o del mercato dei capitali lo esige.
Le sentenze di principio 2
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Beneficiario effettivo15 citazioni
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2Tassa di emissione sulle quote sociali delle società a garanzia limitata (LF che completa e modifica la legislazione federale sulle tasse di bollo, del 24 giugno 1937)0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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10 citazioni
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BVGerA-592/20169 citazioni
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9 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.