Art. 67 LIP
1 La legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo è applicabile; l’autorità amministrativa incaricata del procedimento e del giudizio a tenore di quella legge è l’AFC.
2 È fatto obbligo all’autorità cantonale di denunciare all’AFC le infrazioni commesse in una procedura dinanzi a questa autorità.
3 Per l’inosservanza di prescrizioni d’ordine (art. 64), l’autorità cantonale può infliggere una multa fino a 500 franchi; la procedura è disciplinata dalle disposizioni vigenti della legislazione tributaria cantonale.
Le sentenze di principio 1
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Procedura di dissigillamento secondo il DPA, competenze e rimedi giuridici31 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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BVGerA-592/201610 citazioni
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10 citazioni
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8 citazioni13/09/2018 · 8 citazioni de
Ultime sentenze del TF
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