Art. 67 LIP

1 La legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo è applicabile; l’autorità amministrativa incaricata del procedimento e del giudizio a tenore di quella legge è l’AFC.
2 È fatto obbligo all’autorità cantonale di denunciare all’AFC le infrazioni commesse in una procedura dinanzi a questa autorità.
3 Per l’inosservanza di prescrizioni d’ordine (art. 64), l’autorità cantonale può infliggere una multa fino a 500 franchi; la procedura è disciplinata dalle disposizioni vigenti della legislazione tributaria cantonale.

Le sentenze di principio 1

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Procedura di dissigillamento secondo il DPA, competenze e rimedi giuridici
    · 08/05/2013 · 31 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

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