Art. 20 DPA

1 Dell’inchiesta è competente l’amministrazione in causa. Gli interrogatori a verbale, le ispezioni oculari e i provvedimenti coattivi sono affidati a funzionari specialmente istruiti a tal fine.
2 La polizia cantonale e comunale assiste l’amministrazione nell’inchiesta; segnatamente, il funzionario inquirente può richiedere l’aiuto della polizia se incontra resistenza in un’operazione d’inchiesta che ricade nelle sue attribuzioni ufficiali.
3 Nelle cause penali di competenza sia dell’amministrazione interessata, sia della giurisdizione federale o di quella cantonale, il Dipartimento preposto all’amministrazione interessata può ordinare la riunione del perseguimento penale nelle mani dell’autorità che sta già occupandosene, qualora sussista uno stretto legame oggettivo e questa autorità vi abbia acconsentito.

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

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