Art. 29 DPA

1 I funzionari cui spetta di condurre un’inchiesta, di prendere o preparare una decisione, i periti, i traduttori e gli interpreti devono ricusarsi se:
  1. a. hanno un interesse personale nella causa;
  2. b. sono il coniuge o il partner registrato dell’imputato o convivono di fatto con lui; [tab] bbis. sono parenti o affini in linea retta o, fino al terzo grado, in linea collaterale con l’imputato;
  3. c. potrebbero, per altri motivi, avere una prevenzione nella causa.
2 Se la ricusazione è contestata, decide, riservato il reclamo alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (art. 27 cpv. 3), il superiore del funzionario in causa o di quello che ha chiesto la collaborazione del perito, traduttore o interprete.
3 Nei procedimenti giudiziari e per i funzionari e gli impiegati cantonali, la ricusazione è disciplinata dal diritto federale o cantonale applicabile.

Le sentenze di principio 1

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    · 11/08/1994 · 24 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • 15/04/2019 · 14 citazioni de
  • 20/05/2009 · 7 citazioni de
  • 15/07/2019 · 5 citazioni de

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.