Art. 29 DPA
1 I funzionari cui spetta di condurre un’inchiesta, di prendere o preparare una decisione, i periti, i traduttori e gli interpreti devono ricusarsi se:
- a. hanno un interesse personale nella causa;
- b. sono il coniuge o il partner registrato dell’imputato o convivono di fatto con lui; [tab] bbis. sono parenti o affini in linea retta o, fino al terzo grado, in linea collaterale con l’imputato;
- c. potrebbero, per altri motivi, avere una prevenzione nella causa.
2 Se la ricusazione è contestata, decide, riservato il reclamo alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (art. 27 cpv. 3), il superiore del funzionario in causa o di quello che ha chiesto la collaborazione del perito, traduttore o interprete.
3 Nei procedimenti giudiziari e per i funzionari e gli impiegati cantonali, la ricusazione è disciplinata dal diritto federale o cantonale applicabile.
Le sentenze di principio 1
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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124 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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14 citazioni15/04/2019 · 14 citazioni de
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7 citazioni20/05/2009 · 7 citazioni de
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5 citazioni15/07/2019 · 5 citazioni de
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.