Art. 32 DPA

1 L’imputato ha, in qualunque stadio della causa, il diritto di provvedersi di un difensore.
2 Sono ammessi come difensori di professione nei procedimenti dinanzi all’amministrazione:
  1. a. gli avvocati diplomati che esercitano la professione in un Cantone;
  2. b. le persone che esercitano una professione ammessa a certe condizioni dal Consiglio federale per assumere la difesa nelle cause penali amministrative.
3 In via eccezionale e riservata la reciprocità, l’amministrazione in causa può ammettere anche un difensore straniero.
4 L’autorità può esigere che il difensore giustifichi i suoi poteri con una procura scritta.

Le sentenze di principio 2

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Indennità
    · 13/06/1989 · 5 citazioni Riassunto
  2. 2
    Art. 29 cpv. 2 OG, art. 25 segg
    · 07/04/1981 · 0 citazioni

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • 09/08/2016 · 3 citazioni de
  • 22/08/2011 · 3 citazioni de
  • 13/07/2016 · 2 citazioni de

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.