Art. 189 OETV
1 Gli impianti di frenatura dei rimorchi della categoria O devono essere conformi al regolamento (UE) 2019/2144 o al regolamento UNECE n. 13.
2 Per i veicoli i cui documenti si riferiscono al veicolo con carrozzeria non ancora finita, la persona che completa il veicolo deve attestare che, in occasione della rifinitura del veicolo, sono state osservate le direttive di montaggio del costruttore del veicolo.
3 L’efficacia dell’impianto di frenatura può essere controllata conformemente all’allegato 7.
4 Il freno deve funzionare automaticamente se il rimorchio si stacca d’improvviso dal veicolo trattore. Sono esclusi i rimorchi il cui peso totale non supera 1,50 t e che sono muniti di un agganciamento di sicurezza supplementare, conformemente al cpv. 5.
5 Per i rimorchi senza impianto di freni di servizio è necessario un agganciamento di sicurezza supplementare (corda, catena) con il veicolo trattore.
6 Sui rimorchi delle categorie O1 e O2 possono essere autorizzati altri sistemi di frenatura. Agli impianti di frenatura e agli agganciamenti di sicurezza dei rimorchi che non appartengono alla categoria O oppure la cui velocità massima è limitata a 60 km/h si applicano gli articoli 201 e 203.
7 I sistemi di controllo della stabilità dei rimorchi delle categorie O3 e O4 devono essere conformi al regolamento n. 661/2009/CE. Sono esclusi i rimorchi con una velocità massima di 60 km/h.
8 I rimorchi non possono disporre di propulsione propria.
Non pubblicate, ma imprescindibili 3
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Führen eines nicht betriebssicheren Fahrzeuges1 citazioniSTBER.2023.6· 10/07/2023 · 1 citazioni de
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Führen eines nicht betriebssicheren Fahrzeuges0 citazioni
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0 citazioni14/08/2023 · 0 citazioni de
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