Fatti
Al ricorrente [A.] viene contestato di aver, il 30 marzo 2022 alle ore 1:40 a Neuendorf (SO) sull'autostrada A1 in direzione Zurigo, in qualità di conducente dell'autovettura AG xxx, agganciato il rimorchio per il trasporto di merci AG yyy del peso totale di 3,5 t dotandolo solo di una fune di sicurezza allentata posata sulla sfera di traino, mettendo così in circolazione e guidando il rimorchio in condizioni di non sicurezza.
Il Tribunale distrettuale di Thal-Gäu, con sentenza del 31 ottobre 2022, ha dichiarato [A.] colpevole di guida di un veicolo non in condizioni di sicurezza, commesso il 30 marzo 2022, e lo ha condannato a una multa di Fr. 200.--. Il Tribunale superiore del Cantone di Soletta, il 10 luglio 2023, ha parimenti dichiarato [A.] colpevole di guida di un veicolo non in condizioni di sicurezza, commesso il 30 marzo 2022, e lo ha condannato, come pena accessoria all'ordine penale della Procura pubblica di Winterthur/Unterland del 12 settembre 2022, a una multa di Fr. 100.--.
[A.] presenta ricorso in materia penale contro la sentenza del Tribunale superiore del Cantone di Soletta.
Legge
Il Tribunale federale respinge il ricorso, nella misura in cui vi è luogo a entrare nel merito.
Il Tribunale federale ritiene che l'accertamento dei fatti da parte delle istanze precedenti non sia arbitrario. Il ricorrente, in qualità di autista professionista, avrebbe dovuto riconoscere che la fune di sicurezza allentata posata sulla sfera di traino non avrebbe potuto svolgere la sua funzione di attivare i freni del rimorchio in caso di distacco involontario. Pertanto, sussisteva una…