Art. 219 OETV

1 Un veicolo è considerato come non conforme e l’articolo 93 cpv. 2 LCStr è applicabile se:
  1. a. le parti che devono essere montate stabilmente, temporaneamente o in certi casi determinati, mancano o non corrispondono alle prescrizioni;
  2. b. il veicolo è provvisto stabilmente o temporaneamente di parti vietate;
  3. c. sono montate senza permesso parti per cui è necessario un permesso;
  4. d. il veicolo è provvisto ingiustificatamente di pneumatici chiodati o è provvisto di pneumatici chiodati non ammessi;
  5. e. il veicolo, benché la sua velocità massima superi 30 km/h, è equipaggiato solo parzialmente con pneumatici chiodati;
  6. f. manca il contrassegno indicante la velocità massima necessario per gli pneumatici chiodati;
  7. g. non è equipaggiato con pneumatici chiodati ma reca il disco prescritto, ma non cancellato, indicante la velocità massima.
2 È punito con la multa, a meno che non sia applicabile una pena più severa, chiunque:
  1. a. apporta a un veicolo modificazioni non permesse, aiuta o istiga ad apportarle;
  2. b. cancella o falsifica le indicazioni prescritte, in particolare concernenti il n. del telaio, l’identificazione del motore o le iscrizioni su ganci di traino e ralle;
  3. c. falsifica i contrassegni o i piombi previsti nella presente ordinanza per ciclomotori o appone a un veicolo un contrassegno o un piombo falsificato;
  4. d. appone un contrassegno o un piombo senza diritto e senza che le condizioni siano adempiute;
  5. e. fa commercio di parti di veicoli che servono manifestamente a modificazioni di veicoli non permesse oppure sono state espressamente vietate dall’USTRA, oppure di pneumatici rigommati sprovvisti delle indicazioni necessarie;
  6. f. come detentore del veicolo non annuncia modificazioni per cui è necessaria una notificazione;
  7. g. distribuisce componenti elettroniche che influiscono sulle caratteristiche concernenti i gas di scarico, il livello sonoro o le prestazioni del veicolo e che non corrispondono al modello approvato per il tipo di veicolo (allegato 1 n. 2.3 OATV ) senza che esista a questo scopo un’approvazione del tipo oppure pubblicizza tali componenti senza che esista una domanda di approvazione del tipo;
  8. h. apporta o aiuta ad apportare modifiche a componenti elettroniche che influiscono sulle caratteristiche concernenti i gas di scarico, il livello sonoro o le prestazioni del veicolo senza che esista a questo scopo o per le componenti impiegate un’approvazione del tipo oppure pubblicizza tali modifiche senza che esista una domanda di approvazione del tipo.
3 La stessa pena è comminata alle persone autorizzate a effettuare collaudi in officina se:
  1. a. forniscono veicoli in cattivo stato;
  2. b. non notificano per l’esame ufficiale veicoli modificati;
  3. c. iscrivono intenzionalmente indicazioni inesatte nel rapporto di perizia.
4 Alle contravvenzioni in aziende da parte di incaricati o persone analoghe si applicano gli articoli 6 e 7 DPA.

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

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