Art. 21 OPI
Parapetti e ringhiere
1 Per prevenire la caduta di persone, d’oggetti, di veicoli e di materiale, le finestre con davanzale basso, le aperture nelle pareti o nei pavimenti, le scale ed i pianerottoli non circondati da pareti, le gallerie di servizio, i ponti, le passerelle, le piattaforme, i posti di lavoro sovraelevati, i canali aperti, i serbatoi e gli impianti analoghi devono essere muniti di parapetti o di ringhiere.
2 Ai parapetti e alle ringhiere può essere rinunciato oppure la loro altezza può essere ridotta qualora tale provvedimento si riveli indispensabile per l’esecuzione di trasporti o di provvedimenti di produzione e sia adottata una soluzione equivalente.
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
-
5 citazioni
-
3 citazioni
-
OG.2017.000721 citazioni25/05/2018 · 1 citazioni de
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.