Art. 49 OPI
Istituto nazionale svizzero d’assicurazione contro gli infortuni. a. Prevenzione degli infortuni professionali
1 L’INSAI sorveglia l’applicazione delle prescrizioni sulla prevenzione degli infortuni professionali nelle aziende seguenti: 1. aziende che fabbricano o lavorano sostanze esplosive; 2. aziende che utilizzano solventi in grandi quantità; 3. aziende di revisione di cisterne; 4. aziende dell’industria chimica; 5. aziende che fabbricano prodotti in materie sintetiche; 6. aziende dell’industria delle macchine, della metallurgia e dell’orologeria, eccettuate le autorimesse, le officine di carrozzeria e lattoneria di autoveicoli, nonché le officine meccaniche e le aziende di meccanica fine e di precisione; 7. cartiere; 8. concerie, pelletterie e calzaturifici; 9. tipografie; 10. aziende forestali e di cura degli alberi; 11. aziende dell’edilizia e del genio civile in generale, aziende specializzate in opere di finitura e involucri edilizi, nonché altre aziende che eseguono lavori sui cantieri delle prime; 12. aziende che, a cielo aperto o sotto terra, sfruttano, trattano o lavorano la pietra o altri materiali; 13. aziende laterizie e aziende dell’industria della ceramica; 14. vetrerie; 15. aziende che fabbricano la pietra artificiale, la calce, il gesso e il cemento; 16. aziende che recuperano, neutralizzano o eliminano rifiuti, rifiuti speciali e industriali; 17. aziende militari in regìa; 18. imprese di trasporto; 19. aziende ausiliarie accessorie delle imprese di navigazione aerea (art. 2 cpv. 3 lett. c); 20. aziende che fabbricano prodotti contenenti l’amianto; 21. impianti nucleari e altre aziende nelle quali sono manipolate materie radioattive o sono emesse radiazioni ionizzanti; è riservato l’articolo 2 cpv. 2 lett. c; 22. aziende dell’industria tessile; 23. aziende che producono o distribuiscono gas o elettricità; 24. aziende che trattano o distribuiscono l’acqua; 25. aziende dell’industria del legno e aziende di lavorazione del legno; 26. aziende che forniscono personale a prestito secondo la legge del 6 ottobre 1989 sul collocamento e soggette al relativo obbligo d’autorizzazione.
2 L’INSAI sorveglia inoltre l’applicazione delle prescrizioni sulla prevenzione degli infortuni professionali per le attrezzature di lavoro seguenti: 1. impianti di produzione automatici o a comando centrale, come gruppi di fabbricazione e catene d’imballaggio o di riempimento; 2. i sistemi di trasporto combinati, comprendenti in particolare trasportatori a nastro o a catena, elevatori a tazze, trasportatori sospesi o a rulli, dispositivi di rotazione, convogliamento o rovesciamento, montacarichi speciali, piattaforme di sollevamento o gru impilatrici; 3. gru a ponte, gru a portico, gru girevoli e autogru; 4. installazioni interne od esterne con navicelle o sedili mobili sospesi liberamente, per lavori di pulizia, intonacatura o altre operazioni; 5. ponti mobili con piattaforme o sedili di lavoro innalzabili o orientabili per determinati lavori; 6. magazzini a scansie elevate con dispositivi per il deposito di beni uniformati (fusti, merci su palette) nelle scansie; 7. impianti meccanici per il posteggio di autoveicoli; 8. teleferiche da cantiere; 9. impianti tecnici dell’esercito che, in tempo di pace, sono revisionati od esercitati da lavoratori delle aziende in regìa; 10. impianti della sicurezza aerea (art. 2 cpv. 3 lett. d); 11. attrezzature a pressione.
3 L’INSAI sorveglia in tutte le aziende l’applicazione delle prescrizioni sulla prevenzione dei rischi particolari d’infortunio insiti nella persona del lavoratore.
4 L’INSAI informa l’organo cantonale d’esecuzione della legge sul lavoro competente circa gli interventi eseguiti in virtù del cpv. 2.
Le sentenze di principio 1
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Consid. 3c) o della separazione (art. 88 cpv. 2 OAINF; consid. 3c). - Nozione dell'azienda (consid. 4), dell'azienda unitaria o composita (consid. 5), dell'azienda mista (consid. 6a), dell'azienda principale (consid. 6b…0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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