Art. 3 LCA

1 Prima della conclusione del contratto d’assicurazione, l’assicuratore deve informare lo stipulante, in maniera comprensibile e in una forma che consenta la prova per testo, sulla propria identità e sul contenuto essenziale del contratto d’assicurazione. Esso lo informa sui seguenti elementi:
  1. a. rischi assicurati;
  2. b. l’estensione della copertura assicurativa e il tipo di assicurazione, ovvero se si tratta di un’assicurazione di somma fissa o di un’assicurazione contro i danni;
  3. c. premi dovuti e altri obblighi dello stipulante;
  4. d. durata e estinzione del contratto d’assicurazione;
  5. e. basi di calcolo e principi e metodi per la determinazione delle eccedenze e la partecipazione alle stesse;
  6. f. i valori di riscatto e di trasformazione, nonché le principali tipologie di costi legate al riscatto di un’assicurazione sulla vita suscettibile di riscatto;
  7. g. trattamento dei dati personali, compresi lo scopo e il genere della banca dati, nonché destinatari e conservazione dei dati;
  8. h. il diritto di revoca secondo l’articolo 2a nonché la forma e il termine della revoca;
  9. i. il termine di presentazione dell’avviso di sinistro di cui all’articolo 38 cpv. 1;
  10. j. la validità temporale della protezione assicurativa, in particolare nei casi in cui il sinistro accada nel corso della durata del contratto ma il danno che ne deriva si verifichi soltanto dopo l’estinzione del contratto;
  11. k. definizione di un’assicurazione sulla vita come assicurazione sulla vita qualificata ai sensi dell’articolo 39a della legge del 17 dicembre 2004 sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA).
2 Tali informazioni sono fornite allo stipulante in modo tale ch’egli possa esserne a conoscenza quando propone o accetta il contratto d’assicurazione. In ogni caso, a quel momento deve essere in possesso delle condizioni generali d’assicurazione e dell’informazione di cui al cpv. 1 lett. g.
3 Il datore di lavoro che conclude un’assicurazione collettiva di persone per proteggere i propri lavoratori è tenuto a informarli, per scritto o in un’altra forma che consenta la prova per testo, sul contenuto essenziale, sulle modifiche e sullo scioglimento del contratto. L’assicuratore mette a disposizione del datore di lavoro la documentazione necessaria a tal fine.

Le sentenze di principio 3

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Condizioni generali
    · 05/01/2022 · 5 citazioni Riassunto
  2. 2
    Diritti all'informazione degli stipulanti in relazione alla partecipazione alle eccedenze in un'assicurazione sulla vita del pilastro 3a
    · 09/03/2022 · 1 citazioni Riassunto
  3. 3
    Assicurazione di trasporti marittimi. 1. Certificato di assicurazione "to whom it may concern" contenente un estratto delle condizioni generali svizzere per l'assicurazione delle merci contro i rischi di trasporto ("CGA…
    · 26/06/1958 · 0 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • Richiesta
    · 08/12/2017 · 4 citazioni de
  • Rückforderung von Krankentaggeldern nach rückwirkender Zusprechung einer Invalidenrente; Fälligkeit; Verzugszins; Verbindlichkeit AVB; keine Summenversicherung
    KK.2011.00021
    · 31/01/2013 · 4 citazioni de
  • Erlöschen des Kollektivversicherungsvertrages nach Zahlungsverzug, Übertritt in die Einzelversicherung (BGE 4A_416/2011)
    KK.2009.00027
    · 27/05/2011 · 2 citazioni de

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.