Fatti

Il contraente nato nel 1958 stipulò il 13 dicembre 1996 presso la AXA Leben AG (all’epoca Winterthur-Leben) una polizza di previdenza vincolata denominata „winplus+“ come assicurazione mista. Essa comprendeva prestazioni in caso di sopravvivenza al 1° dicembre 2018 o in caso di decesso prima di tale data (Fr. 65'385.-), una partecipazione agli utili (almeno Fr. 4'391.-), un’assicurazione per invalidità lavorativa (Fr. 12'000.- annui) nonché la dispensa dal pagamento dei premi in caso di invalidità lavorativa. Il premio annuo ammontava a Fr. 3'000.- con un tasso tecnico d’interesse del 3 %. Il 29 gennaio 1998 il contraente stipulò un’ulteriore polizza di previdenza vincolata denominata „winspiro“, anch’essa come assicurazione mista con prestazioni in caso di sopravvivenza al 1° febbraio 2019 o in caso di decesso prima di tale data (Fr. 64'043.-) nonché la dispensa dal pagamento dei premi in caso di invalidità lavorativa. Il premio annuo ammontava a Fr. 2'774.- con un tasso tecnico d’interesse del 3,5 %.

Al termine del contratto, il contraente ricevette dalla polizza „winplus+“ il 1° dicembre 2018 prestazioni per un totale di Fr. 69'898.- (Fr. 65'385.- come capitale in caso di sopravvivenza e Fr. 4'513.- come bonus) e dalla polizza „winspiro“ il 1° febbraio 2019 prestazioni per un totale di Fr. 64'654.- (Fr. 64'043.- come capitale in caso di sopravvivenza e Fr. 611.- come bonus). Il contraente pretese tuttavia ulteriormente almeno Fr. 20'000.- (più interessi), richiesta che la AXA Leben AG respinse. Non si giunse a un accordo.

Il contraente propose ricorso al Tribunale delle assicurazioni del Cantone San Gallo e chiese di condannare la AXA Leben AG al pagamento di un importo da quantificare nel procedimento probatorio di almeno Fr. 10'000.- (più interessi del 5 % dal 22 luglio 2019) dalla polizza „winplus+“ e di Fr. 12'000.- (più interessi del 5 % dal 22 luglio 2019) dalla polizza „winspiro“. Inoltre, chiese il pagamento di un ulteriore importo di almeno Fr. 20'000.- (più interessi) da entrambe le polizze. Con decisione del 10 maggio 2021, il giudice cantonale respinse il ricorso.

Il contraente propose quindi ricorso in materia di diritto pubblico e chiese l’annullamento della decisione cantonale nonché la rimessione della causa per una nuova decisione. In particolare, egli eccepì la violazione del divieto di arbitrio, del diritto d’essere sentito nonché degli art. 1 segg. e 18 CO, poiché gli era stata negata la consegna dei rendiconti annuali dettagliati dal 1996 al 2019. La AXA Leben AG chiese il rigetto del ricorso, mentre l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali rinunciò a presentare osservazioni.

Legge

Il Tribunale federale esaminò se il giudice di primo grado avesse violato il diritto federale negando al contraente la richiesta di esibizione dei rendiconti annuali dettagliati dal 1996 al 2019. La controversia riguardava la questione se il contraente avesse diritto alla consegna di tali documenti per verificare il calcolo della partecipazione agli utili.

Innanzitutto, il Tribunale confermò che le imprese di assicurazione che gestiscono assicurazioni sulla vita con partecipazione agli utili sono tenute a trasmettere annualmente ai contraenti un rendiconto comprensibile sulla partecipazione agli utili. Tale rendiconto deve in particolare indicare le basi di calcolo e i principi di distribuzione. Tuttavia, non sussiste alcun obbligo legale di rendere noto il piano di partecipazione agli utili o i rendiconti annuali dettagliati. Il diritto del contraente all’informazione è limitato dall’interesse legittimo dell’assicuratore alla tutela dei segreti…