Art. 74 LCA

1 L’assicurazione sulla vita altrui è nulla quando la persona per il cui decesso è stipulata non vi abbia dato il suo consenso per iscritto prima della conclusione del contratto. Se l’assicurazione è stipulata per il decesso di una persona incapace occorre il consenso scritto del rappresentante legale.
2 Il diritto derivante dall’assicurazione può invece essere ceduto senza il consenso del terzo.
3 Il contratto può disporre che le norme degli articoli 6 e 28 della presente legge si applicheranno anche quando la persona per il cui decesso l’assicurazione fu stipulata abbia commesso una reticenza o cagionato l’aggravamento del rischio.

Le sentenze di principio 2

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Assicurazione colletiva contro gli infortuni. 1. Definizione dell'infortunio
    · 26/10/1961 · 0 citazioni Riassunto
  2. 2
    DTF 41_II_37
    16/01/1915 · 0 citazioni

Ultime sentenze del TF

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