Art. 74 LCA
1 L’assicurazione sulla vita altrui è nulla quando la persona per il cui decesso è stipulata non vi abbia dato il suo consenso per iscritto prima della conclusione del contratto. Se l’assicurazione è stipulata per il decesso di una persona incapace occorre il consenso scritto del rappresentante legale.
2 Il diritto derivante dall’assicurazione può invece essere ceduto senza il consenso del terzo.
3 Il contratto può disporre che le norme degli articoli 6 e 28 della presente legge si applicheranno anche quando la persona per il cui decesso l’assicurazione fu stipulata abbia commesso una reticenza o cagionato l’aggravamento del rischio.
Le sentenze di principio 2
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Assicurazione colletiva contro gli infortuni. 1. Definizione dell'infortunio0 citazioni
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2DTF 41_II_370 citazioni16/01/1915 · 0 citazioni
Ultime sentenze del TF
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