Art. 24 OAV

Uso delle targhe

1 La licenza di circolazione collettiva autorizza ad applicare le targhe professionali che vi sono menzionate a veicoli del genere indicato nella licenza esaminati o no, in perfetto stato di funzionamento e conformi alle prescrizioni. Il veicolo non deve essere conforme in tutte le sue parti alle prescrizioni in caso di corse effettuate per constatare un danno o controllare una riparazione.
2 Il titolare della licenza di circolazione collettiva è responsabile, come il detentore, per il perfetto stato di funzionamento e la conformità alle prescrizioni del veicolo (art. 93 n. 2 della legge).
3 Le targhe professionali possono essere adoperate per:
  1. a. il servizio di soccorso a veicoli in panna e per rimorchiare;
  2. b. trasferire e provare veicoli, nell’ambito del commercio automobilistico, su cui sono eseguite riparazioni e trasformazioni;
  3. c. la prova di veicoli nuovi da parte del costruttore e dell’importatore;
  4. d. consentire a esperti di esaminare veicoli;
  5. e. la presentazione del veicolo all’esame ufficiale e le corse effettuate per detto esame;
  6. f. tutte le altre corse gratuite, purché nel o sul veicolo vi siano 9 persone al massimo, conducente compreso.
4 I veicoli a motore e i rimorchi provvisti di targhe professionali aventi un peso totale (art. 7 cpv. 4 OETV ) superiore a 3,50 t possono essere utilizzati soltanto per i seguenti trasporti di cose:
  1. a. trasporti di parti di veicoli in connessione con riparazioni o trasformazioni del veicolo nella propria azienda;
  2. b. trasporti di zavorre nei casi di cui nel cpv. 3 lettere b–e;
  3. c. rimorchiare a traino, soccorrere e trasferire veicoli in panna o danneggiati in seguito a incidente dal luogo della panna o dell’incidente fino alla più vicina officina di riparazione oppure fino all’azienda del titolare della licenza di circolazione collettiva.
5 Nei casi di cui al cpv. 3 lettere a e f, nonché al cpv. 4 lettere a e c, le targhe professionali possono essere applicate soltanto a veicoli sdoganati e assoggettati all’imposta secondo la legge del 21 giugno 1996 sull’imposizione degli autoveicoli. Nel caso di cui al cpv. 4 lett. a le targhe professionali possono essere applicate anche a veicoli non sdoganati o non assoggettati all’imposta, nella misura in cui i pezzi trasportati siano destinati a lavori sul veicolo.
6 Se sono applicate targhe professionali a veicoli a motore o a rimorchi adibiti al trasporto di carichi, il conducente deve prendere seco, oltre alla licenza di circolazione collettiva, un documento indicante il peso totale autorizzato (ad es. il certificato di tipo, la garanzia di fabbrica o la licenza di circolazione rilasciata in occasione di una precedente immatricolazione) e inoltre, se sono applicate targhe professionali ad autotreni, un certificato relativo al carico rimorchiato autorizzato. Per il trasporto di merci pericolose sono necessari un permesso rilasciato dall’autorità e l’assicurazione complementare di cui all’articolo 12.

Le sentenze di principio 1

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Art. 12 cpv. 1, art. 29 e 93 n. 2 LCS, art. 57 cpv. 1 e 4 ONCS, art. 22 cpv. 3, art. 23 cpv. 1 lett. c, art. 24 OAV, art. 85 cpv. 1 dell'ordinanza concernente la costruzione e l'equipaggiamento dei veicoli stradali, del…
    · 24/07/1989 · 2 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • Entzug Kollektiv-Fahrzeugausweis (U-Nummer)
    · 29/08/2007 · 5 citazioni de
  • 22/07/2019 · 4 citazioni de
  • Missbräuchliche Verwendung von Händlerschildern (Art. 24 Abs. 4 i.V.m. Art. 60 Ziff. 2 und Ziff. 5 Verkehrsversicherungsverordnung, VVV; SR 741.31)
    · 23/09/2004 · 4 citazioni de

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.