Art. 25 OAV
Persone autorizzate
1 Un veicolo a motore munito di targhe professionali o trainante un rimorchio con una tale targa può circolare, fatti salvi i capoversi 2 e 3, soltanto se una delle persone seguenti guida il veicolo o accompagna il conducente:
- a. titolare o impiegato dell’azienda;
- b. congiunti dei titolari o dirigenti dell’azienda (direttori, gerenti, capi dell’esercizio o delle vendite), se vivono in comunione domestica con essi.
2 Se il trasferimento di un veicolo è effettuato nell’interesse dell’azienda, altre persone incaricate dal titolare o dal dirigente dell’azienda possono far uso delle targhe professionali, ma devono guidare esse stesse il veicolo.
3 Eventuali acquirenti possono provare per una corsa non accompagnata i veicoli muniti di targhe professionali se questi ultimi sono in grado di funzionare con sicurezza e soddisfano le prescrizioni. Il titolare della licenza di circolazione collettiva tiene un registro su queste corse e lo conserva per un biennio. A richiesta degli organi di controllo deve consentire loro di consultare detto registro.
4 …
Le sentenze di principio 1
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
-
1Assunzione delle prove nella procedura amministrativa0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 1
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
-
0 citazioni10/01/2000 · 0 citazioni de
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.