Art. 25 OAV

Persone autorizzate

1 Un veicolo a motore munito di targhe professionali o trainante un rimorchio con una tale targa può circolare, fatti salvi i capoversi 2 e 3, soltanto se una delle persone seguenti guida il veicolo o accompagna il conducente:
  1. a. titolare o impiegato dell’azienda;
  2. b. congiunti dei titolari o dirigenti dell’azienda (direttori, gerenti, capi dell’esercizio o delle vendite), se vivono in comunione domestica con essi.
2 Se il trasferimento di un veicolo è effettuato nell’interesse dell’azienda, altre persone incaricate dal titolare o dal dirigente dell’azienda possono far uso delle targhe professionali, ma devono guidare esse stesse il veicolo.
3 Eventuali acquirenti possono provare per una corsa non accompagnata i veicoli muniti di targhe professionali se questi ultimi sono in grado di funzionare con sicurezza e soddisfano le prescrizioni. Il titolare della licenza di circolazione collettiva tiene un registro su queste corse e lo conserva per un biennio. A richiesta degli organi di controllo deve consentire loro di consultare detto registro.
4 …

Le sentenze di principio 1

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Assunzione delle prove nella procedura amministrativa
    · 21/12/1966 · 0 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 1

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.