Fatti

Il ricorrente [S.], nato nel 1915 a Trimmis, è stato più volte collocato presso l'istituto cantonale di cura e trattamento Waldhaus a Coira a causa del suo alcolismo. Nel 1958, gli è stata imposta la tutela e il divieto di consumare alcol. Il 14 marzo 1966, l'autorità tutoria del distretto dei Cinque Villaggi lo ha collocato in un istituto di trattamento per alcolisti, basandosi su due perizie della direzione dell'istituto Waldhaus del 1949 e 1958, nonché sulle esperienze maturate nel frattempo, che avrebbero dimostrato l'inefficacia delle misure ordinate fino a quel momento.

[S.] ha fatto ricorso contro questa decisione presso il tribunale distrettuale di Unterlandquart, e successivamente presso il Piccolo Consiglio del Cantone dei Grigioni in qualità di autorità tutoria superiore, chiedendo l'audizione di diversi testimoni sul suo comportamento. Il Piccolo Consiglio ha respinto il ricorso. [S.] ha quindi presentato un ricorso di diritto pubblico per violazione dell'art. 4 Cost.

Legge

Il Tribunale federale ha accolto il ricorso nella misura in cui vi è entrato nel merito. Ha ritenuto che il Piccolo Consiglio avesse violato il diritto di essere ascoltato di [S.] non informandolo del risultato dell'istruttoria probatoria e non dandogli la possibilità di esprimersi al riguardo. Ciò costituisce una violazione dell'art. 4 Cost., indipendentemente dal fatto che ciò avrebbe potuto influenzare il merito della decisione.

Il Tribunale federale ha inoltre ritenuto che l'audizione telefonica della moglie e del precedente datore di lavoro di [S.] non soddisfacesse i requisiti di forma richiesti per l'audizione dei testimoni. Secondo il diritto cantonale, i testimoni devono essere ascoltati di persona, al fine di poter verificare se la loro libertà di testimonianza non sia ostacolata dalla presenza di terzi o da altre…