Art. 374 CC
1 Il coniuge o partner registrato che vive in comunione domestica con una persona che diviene incapace di discernimento o le presta di persona regolare assistenza ha per legge un diritto di rappresentanza se non sussiste un mandato precauzionale né una corrispondente curatela.
2 Il diritto di rappresentanza comprende: 1. tutti gli atti giuridici abitualmente necessari al mantenimento; 2. l’amministrazione ordinaria del reddito e dei rimanenti beni; e 3. se necessario, il potere di aprire e sbrigare la corrispondenza.
3 Per gli atti giuridici inerenti all’amministrazione straordinaria dei beni il coniuge o il partner registrato deve ottenere il consenso dell’autorità di protezione degli adulti.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Audizione nella procedura d'interdizione17 citazioni
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2Privazione della libertà a scopo d'assistenza12 citazioni
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312 citazioni
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4DTF 40_II_1828 citazioni18/05/1914 · 8 citazioni
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5Audizione e perizia in caso d'istituzione di un'assistenza combinata ai sensi dell'art. 395 cpv. 1 e 2 CC. 1. Salvo che ragioni mediche non impongano il contrario, l'interessato dev'essere sentito prima che gli venga no…7 citazioni
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6Privazione della libertà a scopo d'assistenza6 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Obergericht / Zivilgericht / Kammer für Kindes- und Erwachsenenschutz — XBE.2013.1083 citazioniXBE.2013.108· 03/04/2014 · 3 citazioni de
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Entmündigung3 citazioni
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2 citazioni03/02/2005 · 2 citazioni de
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.