Art. 374 CC

1 Il coniuge o partner registrato che vive in comunione domestica con una persona che diviene incapace di discernimento o le presta di persona regolare assistenza ha per legge un diritto di rappresentanza se non sussiste un mandato precauzionale né una corrispondente curatela.
2 Il diritto di rappresentanza comprende: 1. tutti gli atti giuridici abitualmente necessari al mantenimento; 2. l’amministrazione ordinaria del reddito e dei rimanenti beni; e 3. se necessario, il potere di aprire e sbrigare la corrispondenza.
3 Per gli atti giuridici inerenti all’amministrazione straordinaria dei beni il coniuge o il partner registrato deve ottenere il consenso dell’autorità di protezione degli adulti.

Le sentenze di principio 6

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Audizione nella procedura d'interdizione
    · 25/04/1991 · 17 citazioni Riassunto
  2. 2
    Privazione della libertà a scopo d'assistenza
    · 01/06/1989 · 12 citazioni Riassunto
  3. 3
    · 20/10/1983 · 12 citazioni
  4. 4
    DTF 40_II_182
    18/05/1914 · 8 citazioni
  5. 5
    Audizione e perizia in caso d'istituzione di un'assistenza combinata ai sensi dell'art. 395 cpv. 1 e 2 CC. 1. Salvo che ragioni mediche non impongano il contrario, l'interessato dev'essere sentito prima che gli venga no…
    · 16/07/1987 · 7 citazioni
  6. 6
    Privazione della libertà a scopo d'assistenza
    · 12/03/1992 · 6 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • Obergericht / Zivilgericht / Kammer für Kindes- und Erwachsenenschutz — XBE.2013.108
    XBE.2013.108
    · 03/04/2014 · 3 citazioni de
  • Entmündigung
    · 03/07/2003 · 3 citazioni de
  • 03/02/2005 · 2 citazioni de

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.