Art. 8 OAV

Deposito della licenza di circolazione e delle targhe di controllo

1 Il detentore che vuole sospendere temporaneamente gli effetti dell’assicurazione deve depositare le targhe presso la competente autorità (art. 68 cpv. 3 LCStr). Se non rimette più in circolazione il veicolo, deve depositare anche la licenza di circolazione. In caso contrario, l’autorità cantonale può bloccare le targhe per la durata necessaria.
2 La licenza di circolazione e le targhe di controllo possono essere consegnate o rimesse all’autorità per mezzo della posta in qualsiasi momento. Gli effetti dell’assicurazione sono sospesi dal giorno che segue la consegna o la spedizione. Le autorità competenti a riceverle tengono un elenco delle licenze e delle targhe depositate, dal quale risulti da che data l’assicurazione cessa di aver effetto.

Le sentenze di principio 2

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Onere della prova nella procedura fiscale
    · 05/10/1966 · 0 citazioni
  2. 2
    Sospensione dell'assicurazione. 1. Queste disposizioni disciplinano la validità delle targhe di controllo; invece, riguardo alla licenza di circolazione, costituiscono delle semplici prescrizioni d'ordine. 2. Chi, nell'…
    · 26/01/1965 · 0 citazioni Riassunto

Ultime sentenze del TF

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