Art. 27 PA
1 L’autorità può negare l’esame degli atti solamente se:
- a. un interesse pubblico importante della Confederazione o del Cantone, in particolare la sicurezza interna o esterna della Confederazione, esiga l’osservanza del segreto;
- b. un interesse privato importante, in particolare d’una controparte, esiga l’osservanza del segreto;
- c. l’interesse di un’inchiesta ufficiale in corso lo esiga.
2 Il diniego d’esame dev’essere ristretto agli atti soggetti a segreto.
3 A una parte non può essere negato l’esame delle sue memorie, dei documenti da essa prodotti come mezzi di prova e delle decisioni notificatele; l’esame dei processi verbali delle sue dichiarazioni le può essere negato soltanto fino alla chiusura dell’inchiesta.
Le sentenze di principio 2
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1
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2Ammissibilità del ricorso di diritto amministrativo contro la confisca di materiale di propaganda del Partito curdo dei lavoratori10 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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48 citazioni
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36 citazioni
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36 citazioni07/05/2021 · 36 citazioni de
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.