Art. 27 PA

1 L’autorità può negare l’esame degli atti solamente se:
  1. a. un interesse pubblico importante della Confederazione o del Cantone, in particolare la sicurezza interna o esterna della Confederazione, esiga l’osservanza del segreto;
  2. b. un interesse privato importante, in particolare d’una controparte, esiga l’osservanza del segreto;
  3. c. l’interesse di un’inchiesta ufficiale in corso lo esiga.
2 Il diniego d’esame dev’essere ristretto agli atti soggetti a segreto.
3 A una parte non può essere negato l’esame delle sue memorie, dei documenti da essa prodotti come mezzi di prova e delle decisioni notificatele; l’esame dei processi verbali delle sue dichiarazioni le può essere negato soltanto fino alla chiusura dell’inchiesta.

Le sentenze di principio 2

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Art. 96 e 98 LAINF, art. 122 seg
    · 30/05/1989 · 166 citazioni Riassunto
  2. 2
    Ammissibilità del ricorso di diritto amministrativo contro la confisca di materiale di propaganda del Partito curdo dei lavoratori
    · 26/07/1999 · 10 citazioni

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.