Art. 77f OASA
Considerazione delle circostanze personali
Nel valutare i criteri d’integrazione di cui all’articolo 58a cpv. 1 lettere c e d LStrI, l’autorità competente considera debitamente le circostanze personali dello straniero. È possibile derogare a detti criteri se lo straniero non li può adempiere o può farlo solo con grandi difficoltà a causa di:
- a. una disabilità fisica, mentale o psichica;
- b. una malattia grave o cronica;
- c. altre gravi circostanze personali, segnatamente perché: 1. ha grandi difficoltà a imparare, leggere o scrivere, 2. è un lavoratore povero, 3. adempie obblighi di assistenza, 4. soffre delle conseguenze negative della violenza domestica o di un matrimonio forzato.
Le sentenze di principio 1
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Commutazione, per inadempimento dei criteri d'integrazione, di un permesso di domicilio rilasciato sotto l'egida del diritto previgente in un permesso di dimora73 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Rückstufung (Widerruf der Niederlassungsbewilligung)30 citazioni
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26 citazioni
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25 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.