Art. 77f OASA

Considerazione delle circostanze personali

Nel valutare i criteri d’integrazione di cui all’articolo 58a cpv. 1 lettere c e d LStrI, l’autorità competente considera debitamente le circostanze personali dello straniero. È possibile derogare a detti criteri se lo straniero non li può adempiere o può farlo solo con grandi difficoltà a causa di:
  1. a. una disabilità fisica, mentale o psichica;
  2. b. una malattia grave o cronica;
  3. c. altre gravi circostanze personali, segnatamente perché: 1. ha grandi difficoltà a imparare, leggere o scrivere, 2. è un lavoratore povero, 3. adempie obblighi di assistenza, 4. soffre delle conseguenze negative della violenza domestica o di un matrimonio forzato.

Le sentenze di principio 1

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Commutazione, per inadempimento dei criteri d'integrazione, di un permesso di domicilio rilasciato sotto l'egida del diritto previgente in un permesso di dimora
    · 19/10/2021 · 73 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.