Art. 63 LPIL
1 I creditori sono divisi in gruppi. Ciascun gruppo comprende i creditori che di fronte all’impresa si trovano nella stessa situazione giuridica e che secondo il concordato devono fare un sacrificio diverso da quello di altri creditori.
2 I creditori pignoratizi del diritto civile comune (creditori ipotecari e creditori con pegno manuale) entrano nel gruppo dei creditori chirografari per quella parte del loro credito che secondo la stima del commissario non resta coperta dal pegno.
3 Se un credito ipotecario del diritto civile comune è diviso in obbligazioni parziali, tutti i creditori delle obbligazioni sono rappresentati, per la parte scoperta del loro credito, dal rappresentante. (art. 875 CC ).
Le sentenze di principio 2
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1DTF 49_III_2131 citazioni01/01/1923 · 1 citazioni
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21. Situazione giuridica dell'esecutore testamentario0 citazioni
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