Art. 107 RFF
1 Se più fondi appartenenti allo stesso proprietario sono costituiti in pegno per il credito per cui l’esecuzione è promossa, se ne realizzerà soltanto quanto basti per soddisfare il creditore pignoratizio istante e i crediti garantiti da pegno precedenti in grado (art. 119 cpv. 2 LEF). Saranno realizzati in primo luogo i fondi che non sono gravati da diritti di pegno posteriori in grado a quello del creditore procedente.
2 Se i fondi costituiti in pegno per il medesimo credito appartengono a diversi proprietari, saranno venduti anzitutto i fondi appartenenti al debitore. Se il loro ricavo è insufficiente, si procederà alla vendita dei fondi appartenenti a terzi, che dovranno essere realizzati tutti nel medesimo incanto (art. 816 cpv. 3 CC ).
3 Le condizioni d’incanto indicheranno l’ordine nel quale i fondi verranno messi all’asta (art. 45 lett. b).
Le sentenze di principio 4
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Potere di apprezzamento dell'ufficio di esecuzione nell'ambito della realizzazione di un pegno collettivo ai sensi dell'art. 798 cpv. 1 CC2 citazioni
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2DTF 51_III_841 citazioni20/05/1925 · 1 citazioni
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3Art. 29 dell'ordinanza sulle tasse riscosse in applicazione della LEF (OTLEF)0 citazioni
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4DTF 51_III_830 citazioni01/01/1925 · 0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Grundpfandverwertung (Beschwerde über ein Betreibungsamt)1 citazioniPS140254· 17/11/2014 · 1 citazioni de
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1 citazioni11/06/2003 · 1 citazioni de
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Arzt/Ärztin (FU)0 citazioniSBK 2025 29· 04/09/2025 · 0 citazioni de
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.