Fatti
La banca X. ha avviato un'esecuzione per la realizzazione del pegno contro V. riguardante 49 lotti di proprietà per piani (PPE) appartenenti alla SI Y. Questi 49 lotti sono gravati da un titolo ipotecario al portatore di 7'800'000 fr. a favore della banca X. L'Ufficio delle esecuzioni di Ginevra/Rhône-Arve ha fatto procedere alla perizia dei 49 lotti, che ha riguardato il prezzo di ciascun lotto nonché il valore dell'immobile nel suo complesso.
La banca X. ha chiesto all'ufficio di procedere prima a una vendita separata, poi a una vendita in blocco dei 49 lotti PPE, conformemente alla procedura prevista dall'art. 108 cpv. 1bis ORFI. Tuttavia, l'ufficio ha respinto questa richiesta, invocando gli art. 107 e 108 ORFI.
La banca X. ha quindi ricorso alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale al fine di ottenere che l'ufficio proceda alla vendita all'asta dei 49 lotti PPE secondo la procedura in due fasi richiesta.
Legge
La Camera delle esecuzioni e dei fallimenti ha accolto il ricorso e riformato la decisione impugnata nel senso richiesto dalla banca X.
Infatti, i 49 lotti PPE appartengono allo stesso proprietario e sono gravati dallo stesso titolo ipotecario, costituendo così un pegno collettivo ai sensi dell'art. 798 cpv. 1 CC. In questo caso, il creditore deve perseguire simultaneamente la realizzazione di tutti gli immobili, ma l'ufficio delle esecuzioni ne venderà solo quanti sono necessari per coprire il credito del creditore procedente e i crediti garantiti dall'immobile preferibili a quello del procedente (art. 816 cpv. 3 CC e art. 107 cpv. 1 ORFI).
Tuttavia, quando risulta…