Art. 798 CC
Più fondi
1 Il pegno immobiliare può essere costituito per il medesimo credito sopra più fondi, se questi appartengono al medesimo proprietario o sono proprietà di più condebitori solidali.
2 In tutti gli altri casi, a costituire più fondi in pegno per il medesimo credito, occorre che ognuno di essi ne sia gravato per una determinata parte.
3 Salvo patto contrario, l’onere è ripartito in proporzione del valore di ogni fondo.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Sull'identità del fondo nell'ambito dell'iscrizione provvisoria e definitiva di un'ipoteca legale degli artigiani e degli imprenditori18 citazioni
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2DTF 51_II_4033 citazioni01/01/1925 · 3 citazioni
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3Potere di apprezzamento dell'ufficio di esecuzione nell'ambito della realizzazione di un pegno collettivo ai sensi dell'art. 798 cpv. 1 CC2 citazioni
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4Rigetto dell'opposizione in una pluralità di esecuzioni in via di realizzazione di pegni immobiliari che garantiscono un medesimo credito; ripartizione dell'onere (art. 82 LEF; art. 798 e 816 cpv. 3 CC)1 citazioni
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5DTF 68_II_2001 citazioni01/01/1942 · 1 citazioni
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6Registro fondiario 1. Potere d'esame dell'ufficiale del registro fondiario (art. 965 CC)0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Ipoteca legale dell'artigiano edile (iscrizione provvisoria)1 citazioni
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Klage auf Aberkennung eines Anspruchs im Lastenverzeichnis (unentgeltliche Rechtspflege)0 citazioniPE200001· 04/08/2020 · 0 citazioni de
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Klage auf Aberkennung eines Anspruchs im Lastenverzeichnis (unentgeltliche Rechtspflege)0 citazioniPE200002· 04/08/2020 · 0 citazioni de
Ultime sentenze del TF
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