Art. 816 CC
Modo
1 Il creditore ha il diritto di essere pagato sul ricavo del fondo nel caso che non sia altrimenti soddisfatto.
2 Il patto che in difetto di pagamento il pegno immobiliare debba decadere in proprietà del creditore, è nullo.
3 Se più fondi sono costituiti in pegno per il medesimo credito, l’esecuzione in via di realizzazione del pegno deve essere intrapresa simultaneamente su tutti, ma la realizzazione sarà compiuta solo nella misura ritenuta necessaria dall’ufficio delle esecuzioni.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1DF sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero2 citazioni
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2Potere di apprezzamento dell'ufficio di esecuzione nell'ambito della realizzazione di un pegno collettivo ai sensi dell'art. 798 cpv. 1 CC1 citazioni
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3Costituzione di un'ipoteca da parte di una donna coniugata a favore del marito. 1. Lo scopo del diritto di pegno non permette, di regola, di considerare l'errore in cui versava il terzo proprietario del pegno circa la s…1 citazioni
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4Ipoteca legale degli artigiani ed imprenditori su un immobile della Confederazione; art. 837 cpv. 1 n. 3 CC. 1. Fanno parte del patrimonio amministrativo dello Stato i beni di quest'ultimo destinati direttamente all'ade…1 citazioni
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5DTF 63_III_81 citazioni01/01/1937 · 1 citazioni
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6DTF 40_III_2401 citazioni01/07/1914 · 1 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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2 citazioni
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1 citazioni11/06/2003 · 1 citazioni de
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Rigetto provvisorio dell'opposizione; esecuzione ai fini della realizzazione di pegno immobiliare0 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.