Art. 156 LEF
Attuazione
1 La realizzazione si fa secondo gli articoli 122 a 143b. Le condizioni d’incanto (art. 135) stabiliscono nondimeno che la parte del prezzo di realizzazione spettante al credito del procedente deve essere pagata in denaro, salvo pattuizione contraria tra gli interessati. Esse dichiarano inoltre che gli oneri fondiari iscritti nel registro fondiario a favore del procedente devono essere cancellati.
2 I titoli di credito garantiti da pegno immobiliare e per i quali è designato come creditore il proprietario o il portatore, dati in pegno dal proprietario, sono ridotti, in caso di realizzazione separata, all’importo della somma ricavata.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Diritto della comunione dei comproprietari per piani di costituire un'ipoteca per garantire il proprio diritto ai contributi nei confronti dei comproprietari per piani (art. 712i CC). 1. Il diritto della comunione dei c…5 citazioni
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2Doppio incanto del fondo da realizzare: in quali casi deve essere previsto nelle condizioni dell'incanto e in quali casi il secondo incanto deve essere eseguito? Art. 812 cp. 2 CC, 142 /156 LEF, 56 /102 e 104 RFF.2 citazioni
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3DTF 58_III_131 citazioni01/01/1932 · 1 citazioni
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40 citazioni
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5Cancellazione di un diritto di pegno a Registro fondiario a seguito della realizzazione del pegno (art. 156 LEF)0 citazioni
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6Esecuzione in via di realizzazione di pegno immobiliare0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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3 citazioni16/03/2015 · 3 citazioni de
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Ansetzung eines Steigerungstermins3 citazioni
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Steigerungsanzeigen2 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.