Art. 108 RFF
1 Fondi costituiti in pegno separatamente possono essere venduti in blocco o per gruppi soltanto se costituiscono un’unità economica che non può essere smembrata senza forte diminuzione di valore.
1bis Aste per ogni singolo fondo precederanno sempre le aste in blocco o per gruppi. I maggiori offerenti nell’asta per i singoli fondi restano vincolati fintanto che non ha avuto luogo l’asta in blocco o per gruppi. A seconda che il prezzo globale più elevato sia stato raggiunto con le singole aste o con l’asta in blocco o per gruppi, l’aggiudicazione sarà fatta a favore dei maggiori offerenti delle singole aste o dei maggiori offerenti dell’asta in blocco o per gruppi.
2 Questo modo di procedere sarà possibilmente indicato già nelle condizioni d’incanto e, in ogni caso, sarà comunicato agli astanti all’inizio dell’asta.
3 Le condizioni d’incanto indicheranno inoltre che la quota di riparto spettante a ogni fondo in seguito all’asta in blocco dovrà risultare almeno uguale all’offerta più alta conseguita dal fondo medesimo nell’ambito dell’asta singola.
Le sentenze di principio 4
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Potere di apprezzamento dell'ufficio di esecuzione nell'ambito della realizzazione di un pegno collettivo ai sensi dell'art. 798 cpv. 1 CC7 citazioni
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2DTF 63_III_83 citazioni01/01/1937 · 3 citazioni
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3DTF 60_III_351 citazioni17/03/1934 · 1 citazioni
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4Diritto fiscale cantonale, arbitrio0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Aufhebung von Steigerungszuschlägen4 citazioni
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Grundpfandverwertung (Beschwerde über ein Betreibungsamt)1 citazioniPS140254· 17/11/2014 · 1 citazioni de
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Arzt/Ärztin (FU)0 citazioniSBK 2025 29· 04/09/2025 · 0 citazioni de
Ultime sentenze del TF
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