Art. 45 RFF

1 Le condizioni d’incanto dovranno contenere oltre l’indicazione del nome del debitore, di quello del creditore istante, del luogo e della data dell’incanto e la descrizione del fondo e dei suoi accessori:
  1. a. la menzione che il fondo è messo all’asta con tutti gli oneri che lo gravano secondo l’elenco oneri (servitù, oneri fondiari, diritti di pegno immobiliare e diritti personali annotati), e che i relativi obblighi personali del debitore non scaduti saranno imposti all’aggiudicatario nella misura in cui non siano coperti dal ricavo della vendita (art. 135 LEF);
  2. b. se sono da realizzarsi più fondi, la menzione se essi saranno messi all’incanto in blocco o in gruppi ed in quali, o singolarmente e, eventualmente, in quale ordine;
  3. c. se deve aver luogo un doppio turno d’asta per fondo o pei suoi accessori (art. 42, 57 e 104), la menzione che il miglior offerente del primo turno resterà vincolato fino a compimento del secondo (art. 56);
  4. d. l’indicazione delle somme pagabili in contanti sul prezzo di vendita e la menzione delle poste che l’aggiudicatario dovrà assumere oltre questo prezzo (art. 46 e 49);
  5. e. la menzione se, e eventualmente fino a concorrenza di quale importo, il prezzo di aggiudicazione dovrà essere pagato all’atto dell’incanto o se è concesso un termine di pagamento a stregua dell’articolo 136 della LEF, e, in questo caso, quale garanzia deve essere prestata per la scadenza prorogata e se questa garanzia dovrà essere prestata all’atto dell’incanto o entro un termine fisso. Nel caso in cui il pagamento sia da farsi o la garanzia da prestarsi all’atto dell’incanto, si indicherà che l’aggiudicazione dipende dall’esecuzione di queste prestazioni e che quindi ogni offerente resta vincolato finché non sia perfetta l’aggiudicazione all’offerente che lo precede;
  6. f. se l’ufficio intende che per essere accolta un’offerta debba superare la precedente di una determinata somma, l’indicazione di questa somma;
  7. g. la clausola escludente ogni garanzia da parte dell’ufficio.
2 L’elenco degli oneri, rettificato in conformità dei risultati di ricorsi o di cause, sarà annesso quale appendice alle condizioni dell’incanto.

Le sentenze di principio 6

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Leggi ginevrine sulle demolizioni, trasformazioni e rinnovazioni di abitazioni (LDTR), e di applicazione della LEF (LALP); realizzazione forzata d'appartamenti in proprietà per piani; obbligo di vendere in blocco; autor…
    · 19/06/2002 · 3 citazioni Riassunto
  2. 2
    Potere di apprezzamento dell'ufficio di esecuzione nell'ambito della realizzazione di un pegno collettivo ai sensi dell'art. 798 cpv. 1 CC
    · 12/01/2000 · 2 citazioni Riassunto
  3. 3
    Prestazione di garanzie ai pubblici incanti; art. 45 cpv. 1 lett. e RFF. 1. Non viola il diritto federale prevedere nelle condizioni di vendita il pagamento di una somma determinata in contanti e la prestazione di garan…
    · 26/10/1983 · 2 citazioni Riassunto
  4. 4
    DTF 60_III_39
    22/03/1934 · 2 citazioni
  5. 5
    Realizzazione di un pegno immobiliare; provvedimento eccezionale (art. 18 cpv. 2 RFF)
    · 27/09/1994 · 1 citazioni Riassunto
  6. 6
    Elenco oneri nel fallimento; portata delpegno. 1. Il titolare di un diritto di pegno manuale su cartelle ipotecarie ha diritto al reclamo nel fallimento del proprietario del fondo contro le decisioni dell'ufficio dei fa…
    · 18/12/1973 · 1 citazioni

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • 16/03/2015 · 2 citazioni de
  • Condizioni di aggiudicazione
    · 20/07/2015 · 1 citazioni de
  • 25/09/2002 · 1 citazioni de

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.