Art. 110 RFF

1 Contemporaneamente alle domande di iscrizione previste dall’articolo 68 l’ufficio chiederà al registro fondiario la cancellazione delle restrizioni alla facoltà di disporre annotate in base agli articoli 90 e 97.
2 I titoli delle cartelle fondiarie o di rendite fondiarie rimasti totalmente o parzialmente perdenti saranno presentati all’ufficio del registro fondiario per la cancellazione o riduzione. I titoli dei semplici crediti ipotecari non saranno consegnati al creditore se non dopo che l’ufficio d’esecuzione vi abbia fatto menzione dell’estinzione del diritto d’ipoteca.

Le sentenze di principio 1

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Cancellazione dei diritti e dei titoli di pegno in caso di una vendita a trattative private
    · 01/06/1999 · 1 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 1

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • Richiesta di revoca
    · 13/05/2020 · 0 citazioni de

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.