Art. 110 RFF
1 Contemporaneamente alle domande di iscrizione previste dall’articolo 68 l’ufficio chiederà al registro fondiario la cancellazione delle restrizioni alla facoltà di disporre annotate in base agli articoli 90 e 97.
2 I titoli delle cartelle fondiarie o di rendite fondiarie rimasti totalmente o parzialmente perdenti saranno presentati all’ufficio del registro fondiario per la cancellazione o riduzione. I titoli dei semplici crediti ipotecari non saranno consegnati al creditore se non dopo che l’ufficio d’esecuzione vi abbia fatto menzione dell’estinzione del diritto d’ipoteca.
Le sentenze di principio 1
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Cancellazione dei diritti e dei titoli di pegno in caso di una vendita a trattative private1 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 1
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Richiesta di revoca0 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.