Art. 111 RFF

1 Se l’esecuzione è risultata infruttuosa (art. 158 LEF e 71 del presente R), l’ufficio richiederà la cancellazione del diritto di pegno che garantiva il credito per cui fu promossa l’esecuzione (capitale, rate od annuità), e quella della restrizione della facoltà di disporre annotata a stregua degli articoli 90 e 97. Gli avvisi intimati agli inquilini od affittuari (art. 91) saranno revocati immediatamente.
2 Il ricavo netto dei frutti naturali e civili del fondo sarà ripartito fra i creditori pignoratizi istanti.

Le sentenze di principio 4

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Esecuzione in via di realizzazione del pegno, incanto disertato
    · 29/10/1996 · 1 citazioni Riassunto
  2. 2
    Cancellazione dei diritti e dei titoli di pegno in caso di una vendita a trattative private
    · 01/06/1999 · 0 citazioni Riassunto
  3. 3
    DTF 65_III_33
    17/03/1939 · 0 citazioni
  4. 4
    DTF 58_III_13
    01/01/1932 · 0 citazioni

Ultime sentenze del TF

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