Art. 111 RFF
1 Se l’esecuzione è risultata infruttuosa (art. 158 LEF e 71 del presente R), l’ufficio richiederà la cancellazione del diritto di pegno che garantiva il credito per cui fu promossa l’esecuzione (capitale, rate od annuità), e quella della restrizione della facoltà di disporre annotata a stregua degli articoli 90 e 97. Gli avvisi intimati agli inquilini od affittuari (art. 91) saranno revocati immediatamente.
2 Il ricavo netto dei frutti naturali e civili del fondo sarà ripartito fra i creditori pignoratizi istanti.
Le sentenze di principio 4
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Esecuzione in via di realizzazione del pegno, incanto disertato1 citazioni
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2Cancellazione dei diritti e dei titoli di pegno in caso di una vendita a trattative private0 citazioni
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3DTF 65_III_330 citazioni17/03/1939 · 0 citazioni
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4DTF 58_III_130 citazioni01/01/1932 · 0 citazioni
Ultime sentenze del TF
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