Art. 116 RFF
1 Se un onere di grado posteriore ai diritti ipotecari deve venire cancellato in base al risultato di un doppio turno d’asta (art. 56) e se, pagato il creditore pignoratizio anteriore, rimane un’eccedenza da impiegarsi a stregua dell’articolo 812 cpv. 3 del CC , l’ufficio di esecuzione ingiungerà al titolare di comunicargli entro dieci giorni quale valore esso attribuisce all’onere cancellato. Se questi non dà seguito all’ingiunzione, si riterrà che abbia rinunciato ad ogni pretesa.
2 L’onere sarà iscritto nello stato di riparto per il valore indicato. A queste pretese si applicano per analogia i disposti degli articoli 147 e 148 della LEF.
Le sentenze di principio 2
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1DTF 54_III_962 citazioni18/04/1928 · 2 citazioni
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2Incanto di un fondo; doppio turno d'asta; eccedenza; legittimazione per impugnare lo stato di ripartizione (art. 86, 142 cpv. 3, 147 e 148 LEF; art. 812 cpv. 2 CC; art. 116 cpv. 2 RFF)0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 3
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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