Fatti
Il 31 agosto 2004 l’Ufficio esecuzioni di Weinfelden ha venduto all’asta un immobile iscritto nel registro fondiario di G., di proprietà della comunione ereditaria F. (debitrice). A causa di diversi gravami che seguono i crediti garantiti da ipoteca, la creditrice ipotecaria ha richiesto un doppio incanto. Nel primo incanto l’immobile ha fruttato Fr. 6'800'000.-, nel secondo incanto – senza i gravami che seguono – Fr. 8'005'000.-. Dopo la deduzione dei crediti garantiti da ipoteca e delle spese è rimasta un’eccedenza netta di Fr. 763'541.49.
La comunione ereditaria E. ( opponente 1) ha fatto valere l’intera eccedenza come valore dei gravami cancellati. Gli opponenti 2 e 3 (O. e P.) hanno ciascuno preteso un’indennità di Fr. 10'000.-. L’Ufficio esecuzioni ha pubblicato il 16 novembre 2004 una nuova lista di distribuzione, nella quale ha attribuito il valore delle servitù dell’opponente 1 per Fr. 763'541.49 e non ha assegnato alcuna quota dell’eccedenza agli opponenti 2 e 3. A questi ultimi è stato intimato di proporre entro 20 giorni un ricorso di collocazione qualora volessero contestare la pretesa dell’opponente 1.
La debitrice ha presentato reclamo contro la lista di distribuzione il 29 novembre 2004, chiedendo l’assegnazione dell’intera eccedenza a suo favore. Contemporaneamente, gli opponenti 2 e 3 hanno proposto il 31 dicembre 2004 un ricorso di collocazione presso il Tribunale distrettuale di Weinfelden, in seguito al quale il procedimento è stato sospeso. Il Vicepresidente del Tribunale di Weinfelden ha incaricato una perizia per la valutazione delle servitù cancellate e, con provvedimento del 20 ottobre 2005, ha assegnato una parte dell’eccedenza (Fr. 127'164.20) all’opponente 1.
L’opponente 1 si è rivolta il 26 ottobre 2005 all’Appello del Cantone Turgovia in qualità di autorità di vigilanza, chiedendo il rigetto del reclamo della debitrice. In subordine, ha preteso il riconoscimento di indennità (Fr. 200'000.-) e valori ideali (Fr. 200'000.-). Con decisione del 19 dicembre 2005 il ricorso è stato respinto. L’opponente 1 ha quindi proposto ricorso alla Camera di esecuzione e fallimento del Tribunale federale, chiedendo l’annullamento della decisione impugnata e l’assegnazione dell’intera eccedenza a suo favore secondo la lista di distribuzione del 16 novembre 2004.
Legge
Il Tribunale federale ha esaminato in primo luogo la ricevibilità del ricorso dell’opponente 1. Ha constatato che il ricorso era formalmente carente, poiché non soddisfaceva i requisiti richiesti per un ricorso. Tuttavia, la Camera ha potuto intervenire d’ufficio, poiché il provvedimento dell’Ufficio esecuzioni era potenzialmente nullo. Una decisione è nulla qualora l’autorità esecutiva abbia palesemente ecceduto la propria competenza materiale (art. 22 LEF).
Nel caso di specie si trattava della distribuzione di un’eccedenza derivante da una vendita forzata di un immobile con doppio incanto. Secondo l’art. 116 cpv. 2 RFF, il valore dei gravami deve essere inserito nella lista di distribuzione e si applicano per analogia le disposizioni degli art. 147 e 148 LEF. La controversia sulla misura dell’indennità per i gravami cancellati deve essere risolta nel procedimento di collocazione dinanzi al giudice e non dinanzi all’autorità di vigilanza. Ciò discende dall’applicazione analogica degli art. 147 e 148 LEF nonché dalla costante giurisprudenza del Tribunale federale (ad es. DTF 81 III 23, DTF 114 III 60).
Il Tribunale federale ha sottolineato che sono legittimati a impugnare il piano di collocazione solo i creditori che contestano la collocazione di un altro. Il debitore può sì impugnare il…