Art. 812 CC
Oneri ulteriori
1 La rinuncia del proprietario del fondo costituito in pegno al diritto di imporre altri oneri sul medesimo, è nulla.
2 Se dopo il pegno viene costituito sul fondo una servitù od un onere fondiario senza il consenso del creditore, il pegno ha la precedenza sul nuovo onere e questo è cancellato, tostoché risulti dalla procedura di realizzazione del pegno che esso è di pregiudizio al creditore.
3 In confronto di creditori posteriormente iscritti, l’avente diritto alla servitù od all’onere fondiario può però pretendere di essere soddisfatto in precedenza per il valore dell’onere o della servitù sul ricavo della realizzazione.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Doppio turno d'asta; destino dei contratti di locazione coinvolti (art. 261 CO e 142 LEF)8 citazioni
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2Realizzazione del pegno immobiliare; condizioni d'incanto che prevedono il doppio turno d'asta (art. 142 LEF) per un contratto d'affitto agricolo non annotato a registro fondiario6 citazioni
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3Doppio turno d'asta; art. 812 cpv. 2 CC, art. 142 LEF4 citazioni
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4Doppio incanto del fondo da realizzare: in quali casi deve essere previsto nelle condizioni dell'incanto e in quali casi il secondo incanto deve essere eseguito? Art. 812 cp. 2 CC, 142 /156 LEF, 56 /102 e 104 RFF.4 citazioni
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5Disdetta di un contratto di locazione dopo l'esecuzione forzata; protrazione del rapporto di locazione dopo il doppio turno d'asta (art. 142 LEF, art. 272 CO)2 citazioni
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6DTF 56_III_2211 citazioni01/01/1930 · 1 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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2 citazioni29/06/2020 · 2 citazioni de
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Responsabilità dello Stato1 citazioni
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Responsabilità dello Stato1 citazioniVWKLA.2023.3· 27/06/2024 · 1 citazioni de
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.