Fatti
Nel 1995, la banca X. ha avviato un'esecuzione contro V. per la realizzazione di un pegno immobiliare. Lo stato dei gravami dell'immobile menzionava un contratto di affitto agricolo non annotato nel registro fondiario, concluso tra V. (proprietario) e sua moglie (affittuaria) per una durata di quindici anni. Su richiesta del creditore, l'ufficio ha previsto nelle condizioni di vendita che si sarebbe proceduto alla doppia messa all'asta dell'immobile (art. 142 LEF) a causa del contratto di affitto esistente. V. e sua moglie hanno invano attaccato questa condizione di vendita davanti alle autorità cantonali di vigilanza, e successivamente davanti al Tribunale federale.Legge
Il Tribunale federale ha respinto il ricorso dei coniugi V. La Corte ha ritenuto che l'art. 14 della LAAgr, che prevede il trasferimento dell'affitto all'acquirente in caso di realizzazione forzata, non mette in discussione la protezione dei creditori ipotecari derivante dall'art. 812 cpv. 2 CC. Si tratta di una lacuna della legge che deve essere colmata mediante un'applicazione analogica dell'art. 812 CC e delle corrispondenti disposizioni del diritto dell'esecuzione (art. 142 LEF, art. 56 e 104 RFF).
Secondo il Tribunale federale, il legislatore, adottando l'art. 14 LAAgr, ha mirato in modo pragmatico alla protezione dell'affittuario, senza tener conto degli interessi dei creditori ipotecari. Non ha quindi potuto rimettere implicitamente in discussione la protezione di questi ultimi, prevista in modo esaustivo agli…