Art. 808 CC

Misure di difesa

1 Se il proprietario diminuisce il valore del pegno, il creditore può fargli interdire dal giudice ogni ulteriore atto pregiudicevole.
2 Il creditore può farsi autorizzare dal giudice a prendere egli medesimo le misure opportune e, se c’è pericolo nel ritardo, può agire anche senza autorizzazione.
3 Il creditore può pretendere dal proprietario il rimborso delle relative spese e ha per esse un diritto di pegno sul fondo. Tale diritto nasce senza iscrizione nel registro fondiario e prevale su ogni altro onere iscritto.
4 Se supera l’importo di 1000 franchi e non è stato iscritto entro quattro mesi dalla fine delle misure, il diritto di pegno non è opponibile ai terzi che si riferiscono in buona fede al registro fondiario.

Le sentenze di principio 4

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Doppio turno d'asta; art. 812 cpv. 2 CC, art. 142 LEF
    · 28/07/1995 · 0 citazioni Riassunto
  2. 2
    Poteri della comunione degli obbligazionisti nei prestiti in obbligazioni (art. 1164 cpv. 1 CO)
    · 23/06/1987 · 0 citazioni Riassunto
  3. 3
    DF sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero
    · 10/12/1981 · 0 citazioni Riassunto
  4. 4
    DTF 53_II_143
    01/01/1927 · 0 citazioni

Ultime sentenze del TF

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