Fatti
La società per azioni S., B. e C. (ricorrenti) avevano affittato il 28 febbraio 1993 diversi locali ad uso abitativo e commerciale dalla società immobiliare H. I contratti di locazione erano stati stipulati per 20 anni e iscritti nel registro fondiario. Il 10 settembre 1996 è stata aperta la procedura fallimentare sulla società locatrice e l'immobile è stato venduto all'asta il 14 maggio 1998. La Banca X. (controparte nel ricorso) aveva richiesto la doppia chiamata come creditrice ipotecaria, a seguito della quale l'immobile le è stato aggiudicato senza i contratti di locazione iscritti.
I ricorrenti sono rimasti nei locali, a seguito di che la controparte nel ricorso ha richiesto al Presidente del Tribunale distrettuale di Entlebuch l'espulsione dei ricorrenti con procedura sommaria. Il Tribunale superiore del Cantone di Lucerna ha accolto la richiesta, in quanto i contratti di locazione iscritti non erano stati trasferiti alla controparte a seguito della doppia chiamata.
Legge
Il Tribunale federale accoglie il ricorso di diritto pubblico dei ricorrenti e annulla la decisione del Tribunale superiore. Esso afferma che, sebbene la doppia chiamata ai sensi dell'art. 142 LEF possa eliminare la durata contrattuale dei contratti di locazione, non può tuttavia escludere completamente il…