Art. 148 LEF
1 Il creditore che intende contestare il credito o il grado di un altro creditore deve promuovere contro l’interessato, entro venti giorni dal ricevimento dell’estratto e davanti al tribunale del luogo d’esecuzione, l’azione di contestazione della graduatoria.
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3 Se la domanda è ammessa, la parte della somma ricavata dalla realizzazione destinata secondo lo stato di ripartizione al convenuto serve al soddisfacimento dell’attore, sino a concorrenza della perdita stabilita nello stato di ripartizione e delle spese processuali. L’eccedenza spetta al convenuto.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Incanto di un fondo; doppio turno d'asta; eccedenza; legittimazione per impugnare lo stato di ripartizione (art. 86, 142 cpv. 3, 147 e 148 LEF; art. 812 cpv. 2 CC; art. 116 cpv. 2 RFF)2 citazioni
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2Procedura di rivendicazione (art. 106 sgg0 citazioni
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3DTF 78_III_190 citazioni24/01/1952 · 0 citazioni
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4DTF 73_III_1330 citazioni28/10/1947 · 0 citazioni
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5DTF 72_III_830 citazioni24/09/1946 · 0 citazioni
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6DTF 64_III_1330 citazioni01/01/1938 · 0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Verteilungsliste1 citazioni
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0 citazioni05/03/2013 · 0 citazioni de
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0 citazioni14/08/2012 · 0 citazioni de
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.