Art. 148 LEF

1 Il creditore che intende contestare il credito o il grado di un altro creditore deve promuovere contro l’interessato, entro venti giorni dal ricevimento dell’estratto e davanti al tribunale del luogo d’esecuzione, l’azione di contestazione della graduatoria.
2 ...
3 Se la domanda è ammessa, la parte della somma ricavata dalla realizzazione destinata secondo lo stato di ripartizione al convenuto serve al soddisfacimento dell’attore, sino a concorrenza della perdita stabilita nello stato di ripartizione e delle spese processuali. L’eccedenza spetta al convenuto.

Le sentenze di principio 6

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Incanto di un fondo; doppio turno d'asta; eccedenza; legittimazione per impugnare lo stato di ripartizione (art. 86, 142 cpv. 3, 147 e 148 LEF; art. 812 cpv. 2 CC; art. 116 cpv. 2 RFF)
    · 13/06/2006 · 2 citazioni Riassunto
  2. 2
    Procedura di rivendicazione (art. 106 sgg
    · 21/05/1954 · 0 citazioni
  3. 3
    DTF 78_III_19
    24/01/1952 · 0 citazioni
  4. 4
    DTF 73_III_133
    28/10/1947 · 0 citazioni
  5. 5
    DTF 72_III_83
    24/09/1946 · 0 citazioni
  6. 6
    DTF 64_III_133
    01/01/1938 · 0 citazioni

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • Verteilungsliste
    · 13/06/2006 · 1 citazioni de
  • 05/03/2013 · 0 citazioni de
  • 14/08/2012 · 0 citazioni de

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.