Art. 119 RFF
Se i fondi costituiti in pegno e spettanti a più proprietari vincolati in solido, non furono aggiudicati ad un solo deliberatario, la ripartizione sarà fatta secondo le norme seguenti: Se non esiste diritto di pegno di grado anteriore costituito solamente su alcuni fondi, i crediti garantiti da pegno saranno ripartiti sui singoli fondi in proporzione del loro valore, basato sul risultato degli incanti. Se invece il credito garantito globalmente da tutti i fondi è posteriore in grado a crediti gravanti soltanto singoli fondi, il credito garantito da pegno globale sarà ripartito sui singoli fondi nella proporzione del loro prezzo, previa deduzione dell’importo delle ipoteche speciali anteriori dal prezzo dei fondi che ne sono gravati. I crediti garantiti dall’insieme dei fondi e poziori al credito per il quale l’esecuzione fu promossa saranno, ancorchè non scaduti, pagati in contanti.
Le sentenze di principio 3
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
-
1Stato di ripartizione nel fallimento (art. 261 segg0 citazioni
-
2DTF 51_III_840 citazioni20/05/1925 · 0 citazioni
-
3DTF 51_III_830 citazioni01/01/1925 · 0 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.