Art. 128 RFF

1 La realizzazione (per incanto od a trattative private) non potrà, neppure nei casi d’urgenza, aver luogo prima che siano decise, con sentenza passata in giudicato, le contestazioni relative ai diritti di pegno od altri diritti reali limitati risultanti dalle iscrizioni nel registro fondiario o notificati da terzi (art. 123).
2 L’autorità di vigilanza potrà permettere che la realizzazione avvenga prima, se ciò possa farsi senza pregiudizio di interessi legittimi. In questo caso le condizioni d’incanto faranno menzione delle cause pendenti e una iscrizione provvisoria sarà praticata nel registro fondiario (art. 961 CC ).

Le sentenze di principio 6

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    DTF 72_III_27
    05/04/1946 · 16 citazioni
  2. 2
    DTF 75_III_100
    23/11/1949 · 9 citazioni
  3. 3
    · 18/07/1985 · 7 citazioni
  4. 4
    Realizzazione di un immobile nel fallimento prima che siano decise le contestazioni relative al collocamento dei diritti di pegno immobiliare (art. 128 cpv. 2 RFF)
    · 09/10/1970 · 7 citazioni
  5. 5
    DTF 78_III_78
    08/05/1952 · 7 citazioni
  6. 6
    Fallimento, vendita anticipata dei fondi (art. 243 cp. 2 LEF, 128 RRF)
    · 24/08/1954 · 6 citazioni

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • 22/08/2023 · 0 citazioni de Riassunto
  • Grundpfandverwertungsverfahren (Beschwerde über ein Betreibungsamt)
    PS150144
    · 07/10/2015 · 0 citazioni de
  • Grundstückschätzung
    · 18/10/2013 · 0 citazioni de

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.