Art. 128 RFF
1 La realizzazione (per incanto od a trattative private) non potrà, neppure nei casi d’urgenza, aver luogo prima che siano decise, con sentenza passata in giudicato, le contestazioni relative ai diritti di pegno od altri diritti reali limitati risultanti dalle iscrizioni nel registro fondiario o notificati da terzi (art. 123).
2 L’autorità di vigilanza potrà permettere che la realizzazione avvenga prima, se ciò possa farsi senza pregiudizio di interessi legittimi. In questo caso le condizioni d’incanto faranno menzione delle cause pendenti e una iscrizione provvisoria sarà praticata nel registro fondiario (art. 961 CC ).
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1DTF 72_III_2716 citazioni05/04/1946 · 16 citazioni
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2DTF 75_III_1009 citazioni23/11/1949 · 9 citazioni
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37 citazioni
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4Realizzazione di un immobile nel fallimento prima che siano decise le contestazioni relative al collocamento dei diritti di pegno immobiliare (art. 128 cpv. 2 RFF)7 citazioni
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5DTF 78_III_787 citazioni08/05/1952 · 7 citazioni
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6Fallimento, vendita anticipata dei fondi (art. 243 cp. 2 LEF, 128 RRF)6 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Grundpfandverwertungsverfahren (Beschwerde über ein Betreibungsamt)0 citazioniPS150144· 07/10/2015 · 0 citazioni de
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Grundstückschätzung0 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.