Art. 130c RFF
1 Nell’elenco degli oneri (art. 125) saranno indicati separatamente gli oneri che gravano la singola quota di comproprietà e quelli che gravano l’intero fondo.
2 I crediti assistiti da pegno che gravano l’intero fondo saranno collocati nei crediti non garantiti (art. 61 cpv. 1 RUF ), per la parte a carico del fallito, in caso di responsabilità solidale del fallito per la totalità della somma; ciò nel caso in cui le trattative di conciliazione previste dagli articoli 130e e 73e nonché la vendita della quota di comproprietà del fallito alle condizioni prescritte dagli articoli 130f e 73g siano rimaste senza esito.
Le sentenze di principio 2
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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10 citazioni
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2Realizzazione di quote di comproprietà nel fallimento.0 citazioni
Ultime sentenze del TF
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