Art. 16 RFF
1 L’ufficio di esecuzione finché dura il pignoramento provvede all’amministrazione e alla cultura del fondo (art. 102 cpv. 3 LEF), a meno che esso non si trovi in possesso di un terzo che lo rivendica.
2 L’amministrazione passa all’ufficio anche se il debitore prima del pignoramento ne ha incaricato contrattualmente un terzo. L’ufficio ne resta investito anche durante una sospensione provvisoria dell’esecuzione (sospensione legale, moratoria) e la proroga concessa al debitore in virtù dell’articolo 123 della LEF (art. 143a LEF).
3 Sotto la sua responsabilità, l’ufficio può incaricare un terzo dell’amministrazione e della cultura del fondo. La cultura può essere affidata al debitore stesso, che non potrà pretendere un risarcimento speciale se l’ufficio gli fa abbandono di una parte dei frutti o del loro ricavo come contributo al suo sostentamento a stregua dell’articolo 103 della LEF.
4 L’ufficio potrà farsi anticipare dal creditore le spese di amministrazione del fondo ove ne ritenga i redditi insufficienti (art. 105 LEF).
Le sentenze di principio 5
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Art. 91 segg3 citazioni
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2Vendita a trattative private nell'ambito di un fallimento1 citazioni
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3Amministrazione forzata di fondi1 citazioni
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4Realizzazione di un pegno immobiliare; provvedimento eccezionale (art. 18 cpv. 2 RFF)0 citazioni
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5DTF 51_III_1690 citazioni01/01/1925 · 0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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2 citazioni18/03/2013 · 2 citazioni de
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Zwangsverwaltung1 citazioni
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RBOG 2006 Nr. 191 citazioni19/12/2005 · 1 citazioni de
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.