Art. 16 RFF

1 L’ufficio di esecuzione finché dura il pignoramento provvede all’amministrazione e alla cultura del fondo (art. 102 cpv. 3 LEF), a meno che esso non si trovi in possesso di un terzo che lo rivendica.
2 L’amministrazione passa all’ufficio anche se il debitore prima del pignoramento ne ha incaricato contrattualmente un terzo. L’ufficio ne resta investito anche durante una sospensione provvisoria dell’esecuzione (sospensione legale, moratoria) e la proroga concessa al debitore in virtù dell’articolo 123 della LEF (art. 143a LEF).
3 Sotto la sua responsabilità, l’ufficio può incaricare un terzo dell’amministrazione e della cultura del fondo. La cultura può essere affidata al debitore stesso, che non potrà pretendere un risarcimento speciale se l’ufficio gli fa abbandono di una parte dei frutti o del loro ricavo come contributo al suo sostentamento a stregua dell’articolo 103 della LEF.
4 L’ufficio potrà farsi anticipare dal creditore le spese di amministrazione del fondo ove ne ritenga i redditi insufficienti (art. 105 LEF).

Le sentenze di principio 5

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Art. 91 segg
    · 23/01/1991 · 3 citazioni
  2. 2
    Vendita a trattative private nell'ambito di un fallimento
    · 30/04/2001 · 1 citazioni
  3. 3
    Amministrazione forzata di fondi
    · 20/01/1983 · 1 citazioni Riassunto
  4. 4
    Realizzazione di un pegno immobiliare; provvedimento eccezionale (art. 18 cpv. 2 RFF)
    · 27/09/1994 · 0 citazioni Riassunto
  5. 5
    DTF 51_III_169
    01/01/1925 · 0 citazioni

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • 18/03/2013 · 2 citazioni de
  • Zwangsverwaltung
    · 10/03/2006 · 1 citazioni de
  • RBOG 2006 Nr. 19
    19/12/2005 · 1 citazioni de

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.