Art. 17 RFF
L’amministrazione e la cultura del fondo pignorato comprendono tutte le misure necessarie per conservarlo nella sua sostanza e nella sua rendita e per percepirne i frutti e gli altri redditi, come, ad es., ordinazione e pagamento di piccole riparazioni, seminagione e piantagioni, rinnovazione delle assicurazioni ordinarie, disdetta ai locatari, loro sfratto, stipulazione di nuovi contratti di affitto, raccolta e vendita dei frutti naturali, incasso delle pigioni ed affitti anche per via di esecuzione, esercizio del diritto di ritenzione per pigioni ed affitti, pagamento delle tasse correnti per il gas, l’acqua potabile, l’elettricità ecc. Non potranno invece venir pagati gli interessi ipotecari scaduti durante l’amministrazione o anteriormente ad essa.
Le sentenze di principio 3
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Vendita a trattative private nell'ambito di un fallimento1 citazioni
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2Realizzazione di un pegno immobiliare; provvedimento eccezionale (art. 18 cpv. 2 RFF)1 citazioni
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3Amministrazione forzata di fondi1 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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1 citazioni18/03/2013 · 1 citazioni de
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Beschwerde0 citazioniPS250189· 10/11/2025 · 0 citazioni de
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Kündigungsschutz / Anfechtung0 citazioniNG240003· 16/08/2024 · 0 citazioni de
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.