Art. 18 RFF

1 Ove la gestione richieda l’introduzione di una causa o altri provvedimenti eccezionali o costosi l’ufficio potrà, in casi d’urgenza, prendere direttamente le misure adeguate, ma ne informerà immediatamente sia i creditori istanti, compresi i creditori pignoratizi procedenti (art. 806 CC ), sia il debitore, avvisandoli che hanno il diritto di aggravarsi contro i provvedimenti da esso presi.
2 Se non esiste pericolo nel ritardo, l’ufficio consulterà anzitutto i creditori ed il debitore sottoponendo loro delle proposte concrete sui provvedimenti da prendersi e sul modo di coprirne le spese, e impartirà loro congruo termine per opporvisi. Trascorso il termine senza opposizione, le proposte dell’ufficio si avranno per accettate. Se i creditori ed il debitore cadono d’accordo su altri provvedimenti, l’ufficio si conformerà alle loro istruzioni, sempreché i creditori ne anticipino le spese o che esistano mezzi sufficienti. Se gli interessati non sono d’accordo sulle misure da prendersi, l’ufficio si rivolgerà all’autorità di vigilanza per istruzioni.

Le sentenze di principio 3

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Realizzazione di un pegno immobiliare; provvedimento eccezionale (art. 18 cpv. 2 RFF)
    · 27/09/1994 · 2 citazioni Riassunto
  2. 2
    DTF 64_III_197
    01/01/1938 · 1 citazioni
  3. 3
    DTF 78_III_78
    08/05/1952 · 0 citazioni

Non pubblicate, ma imprescindibili 4

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • 29/10/2008 · 1 citazioni de Riassunto
  • Beschwerde
    PS250189
    · 10/11/2025 · 0 citazioni de
  • Kündigungsschutz / Anfechtung
    NG240003
    · 16/08/2024 · 0 citazioni de

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.