Art. 18 RFF
1 Ove la gestione richieda l’introduzione di una causa o altri provvedimenti eccezionali o costosi l’ufficio potrà, in casi d’urgenza, prendere direttamente le misure adeguate, ma ne informerà immediatamente sia i creditori istanti, compresi i creditori pignoratizi procedenti (art. 806 CC ), sia il debitore, avvisandoli che hanno il diritto di aggravarsi contro i provvedimenti da esso presi.
2 Se non esiste pericolo nel ritardo, l’ufficio consulterà anzitutto i creditori ed il debitore sottoponendo loro delle proposte concrete sui provvedimenti da prendersi e sul modo di coprirne le spese, e impartirà loro congruo termine per opporvisi. Trascorso il termine senza opposizione, le proposte dell’ufficio si avranno per accettate. Se i creditori ed il debitore cadono d’accordo su altri provvedimenti, l’ufficio si conformerà alle loro istruzioni, sempreché i creditori ne anticipino le spese o che esistano mezzi sufficienti. Se gli interessati non sono d’accordo sulle misure da prendersi, l’ufficio si rivolgerà all’autorità di vigilanza per istruzioni.
Le sentenze di principio 3
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Realizzazione di un pegno immobiliare; provvedimento eccezionale (art. 18 cpv. 2 RFF)2 citazioni
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2DTF 64_III_1971 citazioni01/01/1938 · 1 citazioni
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3DTF 78_III_780 citazioni08/05/1952 · 0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 4
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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1 citazioni
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Beschwerde0 citazioniPS250189· 10/11/2025 · 0 citazioni de
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Kündigungsschutz / Anfechtung0 citazioniNG240003· 16/08/2024 · 0 citazioni de
Ultime sentenze del TF
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