Fatti

Il ricorrente [X.] è debitore e proprietario dell'ipoteca in un procedimento di realizzo di ipoteca. L'Ufficio di esecuzione e fallimento Emmental-Oberaargau, sede di Burgdorf, amministra l'immobile da realizzare e ha chiesto all'autorità di vigilanza cantonale una direttiva ai sensi dell'art. 18 cpv. 2 RFF per l'adozione di una misura amministrativa straordinaria, poiché la casa era infestata da un fungo (Hausschwamm). L'autorità di vigilanza cantonale ha disposto all'Ufficio di esecuzione di ottenere un'integrazione della valutazione del valore di mercato dell'immobile, di fissare il termine di asta dell'immobile il più presto possibile e di disporre la bonifica del fungo nella casa dell'immobile con la partecipazione delle assicurazioni [D.] .

Il ricorrente ha presentato un ricorso in materia civile e ha chiesto l'annullamento della decisione dell'autorità di vigilanza cantonale e delle direttive all'Ufficio di esecuzione. Il ricorso è stato concesso con decisione presidenziale del 30 settembre 2008 un effetto sospensivo.

Legge

Il Tribunale federale ha esaminato l'ammissibilità del ricorso e ha stabilito che le decisioni delle autorità di vigilanza cantonali in materia di esecuzione e fallimento sono soggette al ricorso in materia civile indipendentemente dal valore della controversia. Il ricorso è ammissibile in linea di principio, poiché l'autorità di vigilanza cantonale ha preso una decisione che le è stata assegnata dal diritto federale.

Il Tribunale federale ha esaminato la censura della violazione del diritto di essere ascoltati e ha stabilito che il ricorrente non ha reagito alla risposta di [Y.] del 12 giugno 2008 all'Ufficio di esecuzione e non ha chiesto di poter prendere…